Era una sera di agosto del 2012 quando, navigando nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico, scoprivo che il Ragioniere Mario Macalli aveva provveduto nei primi mesi del 2011 a registrare ben quattro marchi riconducibili al Pergocrema .
Dopo poco tempo, come Comitato Popolo Cannibale, rendemmo pubblico quanto avevo trovato e ponemmo pubblicamente la domanda se fosse "regolare" che un presidente registrasse i simboli di una società appartenente alla propria lega calcistica.
Nessuna risposta arrivò dall'interessato, se non un "chi cazzo siete, cosa volete! a parlare saranno gli avvocati".
Oggi, a distanza di quasi tre anni, le risposte sono arrivate e le potete leggere nello stralcio della sentenza del Tribunale Sportivo.
Risposte che hanno portato alla condanna a 6 mesi di inibizione nei confronti del Ragioniere Mario Macalli.
Ecco la sentenza di condanna nella quale troverete evidenziate in giallo le parti più significative.
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO
UFFICIALE N. 53/TFN
Sezione Disciplinare (2014/2015)
Il Tribunale Federale
Nazionale – Sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico Presidente;
dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Amedeo Citarella, dall’Avv. Arturo Perugini,
dall’Avv. Gianfranco Tobia Componenti; con l’assistenza del Dott.
Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario,
con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti e
Nicola Terra, si è riunito nei giorni 9 aprile 2015 e 23 aprile 2015 e ha
assunto le seguenti decisioni:
(135) – DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MACALLI (Presidente della Lega Italiana
Calcio Professionistico) - (nota n. 7044/205 pf12-13/SP/AM/blp del 9.3.2015).
Letti gli atti
Visto il deferimento
disposto dalla Procura federale in data 9 marzo 2015 nei confronti di Mario
MACALLI, nella sua qualità di Presidente della Lega Pro, per rispondere
delle seguenti incolpazioni:
1) violazione dell’art. 1, comma 1 (principi
di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S. (oggi trasfuso nell'art. 1 bis
comma 1 del nuovo C.G.S.) perché nel corso della stagione sportiva 2011-2012 e delle stagioni sportive successive, allorché rivestiva la qualifica di
Presidente della Lega Pro, poneva in essere le seguenti condotte:
- nel febbraio 2011,
registrava a suo nome, presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma,
i marchi Pergocrema, Pergocrema 1932, Pergolettese e Pergolettese 1932;
- nel luglio 2012, essendo
stato dichiarato il fallimento della U.S. Pergocrema 1932, concedeva in uso
gratuito, con potestà di revoca, al sig. Cesare Angelo Fogliazza il marchio
Pergolettese 1932 e quest’ultimo per accordi interceduti con lo stesso Macalli provvedeva
al cambio di denominazione della Soc. Pizzighettone ed al suo trasferimento a Crema;
- nell'ottobre del 2013,
allorché la Pergolettese 1932 è stata promossa dal campionato di Serie D in
Lega Pro Seconda Divisione, provvedeva a donare il marchio U.S. Pergolettese 1932
alla stessa società in persona del suo legale rappresentante e ciò solo dopo
aver appreso di essere indagato e dopo che la società di cui aveva la
titolarità del marchio si era iscritta ad un Campionato organizzato dalla Lega
di cui era Presidente;
- il Macalli con le
condotte di cui sopra di fatto ha stabilito chi dovesse svolgere l’attività calcistica
nella città di Crema e con ciò venendo meno al suo ruolo di imparzialità quale Presidente
della Lega Pro e Vice Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio e in conflitto
di interessi per l’acquisizione di marchi relativi e denominazioni di società
sportive rimanendo a tutt'oggi titolare di tre dei quattro marchi citati;
...omissis...
Preso atto, a questo punto,
delle richieste istruttorie formulate in memoria dalla difesa dell’incolpato e
ribadite in udienza e dell’opposizione del Procuratore federale all'ammissione delle stesse basata sulla irrilevanza di dette richieste al fine del decidere.
Sul punto il Tribunale,
riunitosi in camera di consiglio, così ha deciso:
ORDINANZA n. 3
Il Tribunale Federale
Nazionale,
viste le istanze istruttorie dell’incolpato alle quali si è opposta
la Procura Federale;
ritenuta ammissibile e
rilevante la prova testimoniale a mezzo del Sig. Angelo Cesare Fogliazza sui
due capitoli di prova articolati a pag. 37 della memoria difensiva;
ritenuti irrilevanti e
genericamente formulati i restanti capitoli di prova con gli altri testi indicati
ed assorbente il suddetto rilievo;
P.Q.M.
Ammette la prova
testimoniale nei limiti di cui sopra, onerando il deferito della convocazione
del teste (...omissis...).
Ascoltato nella successiva
seduta del 23 aprile 2015 il teste ammesso sig. Angelo Cesare Fogliazza sulle
seguenti circostanze:
1. in merito alla genesi
del rapporto con l’amministrazione Comunale di Crema ed alle trattative per trasferire
la sede sportiva della società U.S. Pizzighettone, della quale è tutt'ora
socio
di maggioranza e vice presidente, presso la città di Crema;
2. in merito ai rapporti
intercorsi con il Presidente della Lega Pro rag. Mario Macalli, in riferimento
alla concessione del marchio U.S. Pergolettese 1932 srl, del quale successivamente
è divenuto titolare legittimo.
Preso atto delle
precisazioni fornite, all'esito della prova, dall'incolpato
Ascoltato il
Procuratore federale che, dopo una dettagliata requisitoria nel corso della quale
ha ripercorso tutti i passaggi analiticamente descritti nel deferimento, ha
concluso per l’affermazione di responsabilità del Macalli chiedendo
l’irrogazione della sanzione della inibizione per mesi 8 (otto).
Ascoltata la difesa del
soggetto deferito che, dopo aver ricostruito i fatti oggetto della incolpazione,
ha ribadito le ragioni per le quali il deferimento sarebbe del tutto infondato.
In particolare la difesa dell’incolpato ha insistito nel rappresentare come
tutti i comportamenti tenuti dal Macalli sarebbero legittimi e coerenti giacché
la registrazione dei marchi sarebbe avvenuta alla luce del sole e comunque in
nessun momento l’incolpato sarebbe stato titolare di un marchio appartenente ad
una società militante nella Lega da lui presieduta. Inoltre nessun
comportamento attivo sarebbe ravvisabile nello svolgimento del procedimento che
aveva portato al fallimento del Pergocrema e dunque il Macalli non avrebbe
favorito nessun soggetto per l’acquisizione dei diritti della società
calcistica di Crema. Inoltre la mancata erogazione dei diritti TV alla società
sarebbe stata determinata dalla esigenza di rispettare la normativa vigente.
In conclusione il Macalli
dovrebbe essere pienamente prosciolto, in subordine, ove venisse accertata
qualche responsabilità a carico della stesso, potrebbe al massimo essere
irrogata una sanzione minima e di tipo pecuniario.
Ascoltato, infine, il
soggetto deferito in persona il quale ha tenuto a ribadire la piena correttezza
dei propri comportamenti e tutto il proprio disagio nel partecipare a questo giudizio
come soggetto incolpato.
Trattenuto il giudizio in
decisione, il Tribunale federale nazionale, sezione disciplinare, dopo una
lunga camera di consiglio, così ha deliberato.
* * *
Per quanto attiene ai fatti
oggetto del primo capo di incolpazione, non c’è dubbio e non è nemmeno
contestato che nel febbraio 2011 il Macalli, che rivestiva la qualifica di Presidente
della Lega Pro, senza informarne alcuno abbia richiesto la registrazione a suo nome,
presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della CCIAA di Roma, i marchi Pergocrema, Pergocrema
1932, Pergolettese e Pergolettese 1932. Ciò appare di per sé contrario ai doveri
di lealtà e correttezza imposti dall'art. 1 comma 1 del CGS all'epoca vigente,
oggi trasfusi nell'art. 1 bis comma 1 CGS. Non è certo sufficiente essere
cresciuto nel quartiere del Pergoletto o essere stato giocatore e poi tifoso
della squadra locale per potersi impossessare di ogni marchio riconducibile a
tale quartiere, marchi sui quali il deferito non aveva altro diritto che quello
di essere stato il primo e l’unico a pensare alla loro registrazione.
Certamente il deferito non li aveva ideati e non ne aveva acquistato in alcun modo
i diritti.
La violazione sussiste
anche con riferimento al marchio della soc. Pergocrema 1932, la cui registrazione
non venne accettata nel febbraio 2011 (ma lo fu soltanto dopo la dichiarazione
del fallimento della società) in quanto il Pergocrema era società attiva che disputava
il campionato di Lega Pro utilizzando correttamente il marchio. Di fatto, dopo
il fallimento della Pergocrema 1932, il deferito ottenne il monopolio dei
marchi riconducibili al quartiere Pergoletto e, quindi, alla squadra rivale
dell’altra compagine cittadina, il Crema. Tale intento appare censurabile anche
perché perseguito dal Presidente della Lega Pro nonché prestigioso dirigente
della Federazione, tenuto per le sue cariche al massimo della correttezza e
dell’imparzialità.
Per quanto attiene alla
vicenda legata alla concessione in uso del marchio Pergolettese 1932 alla
squadra che sostituì il Pergocrema 1932 dopo il fallimento, essa va ricostruita
attraverso i documenti, gli atti del procedimento penale e le dichiarazioni
rese dai testi al magistrato ordinario, alla Procura federale e, per quanto
riguarda il teste Cesare Angelo Fogliazza, anche dinanzi a questo Tribunale.
Alla luce di tali elementi appare certo che fu proprio il Presidente Macalli il
reale artefice dell’operazione che portò la squadra del Pizzighettone (della
quale il Fogliazza era il dominus) a trasferirsi a Crema con il nuovo nome di
Pergolettese 1932. Le dichiarazioni rese in dibattimento dal Fogliazza,
tendenti a ridimensionare il ruolo del deferito, sono smentite da molteplici
voci processuali. Devono quindi essere valutate complessivamente inattendibili.
Walter Della Frera, Consigliere del Comune di Crema ha riferito di avere
seguito in prima persona le vicende del Pergocrema, sia come Medico Sociale del
Pergocrema sino al 2000 sia come Consigliere del Comune di Crema incaricato
allo sport dal giugno del 2012 ma anche per via della sua attività professionale
di medico sportivo e titolare di un ambulatorio di fisioterapia in Crema che aveva
tra i clienti anche molti calciatori. Prima della dichiarazione di fallimento
Della Frera era negli U.S.A. in vacanza ma si teneva in contatto telefonico
proprio con il Presidente Macalli (non con Fogliazza come da questi riferito).
Fu Macalli a dirgli che Cesare Fogliazza era interessato a venire a far calcio
a Crema e voleva parlare con il Sindaco per l'utilizzo delle strutture del
Comune di Crema. Fu sempre il deferito che gli disse che se tale ipotesi si
fosse concretizzata la società si sarebbe chiamata Pergolettese. Agostino Alloni,
Consigliere del Comune di Crema ha riferito che nella primavera del 2012 in
rappresentanza del Comune, con Della Frera, si recò dal Presidente Macalli
perché sulla stampa si avvicendavano articoli che parlavano dei debiti della
società Pergocrema 1932.
Secondo Alloni l’operazione
non si poteva definire senza l’assenso di Macalli che avrebbe dovuto concedere
l'utilizzo del marchio. La tesi difensiva del deferito (e le conformi dichiarazioni
testimoniali del Fogliazza) viene smentita anche da Andrea Micheli, Presidente
e legale rappresentante del A.S. Pizzighettone e poi della Pergolettese 1932 nonché
nipote di Cesare Fogliazza. Micheli riferisce che fin dagli inizi di giugno
2012 (prima della dichiarazione di fallimento della Pergocrema 1932) il
Fogliazza lo informò del progetto di far passare il Pizzighettone a Crema
cambiando denominazione, militando in L.N.D. con un nuovo marchio ovvero
Pergolettese 1932 con il consenso di Macalli che si fidava di lui. Fu in quel
momento che Micheli venne a conoscenza del fatto che Macalli fosse proprietario
del marchio Pergolettese in quanto prima non conosceva il deferito né sapeva
che avesse registrato il marchio solo un anno prima assieme ad altri marchi riconducibili
al Pergocrema. Micheli ha dichiarato di aver partecipato, pochi giorni prima del
30 giugno 2012, a un incontro nell'ufficio di Macalli con Alloni, Fogliazza e
un avvocato che rappresentava i futuri eventuali soci.
Secondo il Micheli, se non
fosse andata in porto la trattativa con il Pizzighettone, il Presidente Macalli
non avrebbe mai concesso l'uso del marchio ad altri, considerati anche gli
accordi precedenti con lo zio. Del resto tale circostanza è confermata dal
fatto certo che il Macalli negò l’utilizzo del marchio perfino ai soggetti
indicati dall'amministrazione comunale. Inoltre, secondo Micheli, il Fogliazza
gli illustrò il progetto non dopo il fallimento bensì quando il Pergocrema non
era ancora fallito e gli disse che in alternativa, si poteva cercare di evitare
il fallimento ma era una strada difficilmente percorribile e lontana dalle loro
possibilità anche economiche e quindi si rendeva necessario attendere il
fallimento e poi portare avanti la loro soluzione. Quanto dichiarato dal
deferito (Macalli n.d.r.) è contrastato dalle dichiarazioni rese dal Micheli all'autorità giudiziaria. Il presidente Macalli in sede di interrogatorio al P.M. della
Procura della Repubblica di Roma aveva dichiarato che "dopo il
fallimento il nuovo presidente della società (Micheli Andrea) mi ha chiesto dì
potere utilizzare il marchio PERGOLETTESE 1932 ed io ho immediatamente acconsentito
senza pretendere alcunché in cambio”. Al contrario Micheli ha invece
dichiarato di essere stato informato della trattativa da suo zio, Cesare
Fogliazza che gli disse che "c'era la possibilità di trasferirsi a
Crema (da Pizzighettone) e militare in Lega Nazionale Dilettanti con un nuovo
marchio ovvero PERGOLETTESE 1932 perché a suo dire MACALLI era disponibile a
consentirne l'utilizzo ". Va infine ricordata l’informativa della
Guardia di Finanza 24/10/2013 indirizzata al P.M. nella quale può leggersi “esulando
dalla qualificazione giuridica ricoperta, è bene rimarcare che Macalli, pur non
ricoprendo alcuna carica formale nel "Pergocrema" (in difficoltà
economiche) ed essendo proprietario di quel marchio e di altri tre della stessa
società sportiva, ha tenuto delle riunioni nel suo studio per definirne il futuro
assetto societario, stringendo accordi con il FOGLIAZZA a cui ha concesso
l'utilizzo del marchio "Pergolettese", come dichiarato da MICHELI
Andrea e da ALLONI Agostino.
Analoga dichiarazione è
stata resa da FOGLIAZZA che ha riferito di essere stato convocato appositamente
da MACALLI in un incontro a due, nel corso del quale gli venne proposto di
spostare la squadra da Pizzighettone a Crema e che, in caso positivo, MACALLI
si rendeva disponibile a concedere il marchio. Anzi, questa sembra proprio una conditio
sine qua non, considerato che tale concessione è stata negata da MACALLI alla Amministrazione
comunale di Crema e alle varie cordate di imprenditori disposti a far parte
della società sportiva. Anche DELLA FRERA, dagli U.S.A., era in continuo
contatto telefonico con Macalli per seguire l'andamento della vicenda, a
conferma che l'indagato costituiva il perno delle trattative”. Sta di fatto comunque che il Presidente
Macalli, pur mantenendo la titolarità del marchio almeno fino all’ottobre 2013,
nel luglio 2012 ne concesse gratuitamente l’utilizzo proprio al Fogliazza
consentendogli di portare a temine l’operazione di trasferimento della sua
società da Pizzighettone a Crema con il mutamento della denominazione sociale
in quella di Pergolettese 1932.
Al termine della successiva
stagione agonistica la Pergolettese 1932 ottiene la promozione in Lega Pro ma
il Presidente Macalli mantiene la titolarità del marchio fino al successivo
mese di ottobre quando lo dona al Fogliazza. E’ evidente che in questi mesi il conflitto
di interessi in capo al deferito diventa anche formale e quindi si realizza un’ulteriore
violazione degli obblighi sanciti dall’art 1 comma 1 (ora 1bis comma 1) del CGS.
Da evidenziare che, comunque, il Presidente Macalli, anche dopo la donazione, mantiene
un controllo sulla Pergolettese imponendo la presenza di un tutor di sua
fiducia.
Tale imposizione, limitando
la piena disponibilità del marchio e consentendo un sia pur blando controllo
sulla società Pergolettese 1932, costituisce una forma di ingerenza nella gestione
della società incompatibile con le cariche rivestite dal deferito.
Appare pertanto fondata la
tesi della Procura Federale secondo la quale il Presidente Macalli ha di fatto
determinato chi dovesse avere la possibilità di sostituire la Pergocrema 1932 e
quindi chi dovesse svolgere attività agonistica nella città di Crema,
designando a farlo persona di antica conoscenza e di sua totale fiducia. Le
condotte tenute dal deferito violano pertanto i doveri di imparzialità, di
correttezza e di lealtà tanto più cogenti per chi ricopre cariche di così
elevato vertice come il Presidente Macalli.
I fatti contestati con il
primo capo di incolpazione sono disciplinarmente rilevanti e comportano una
sanzione disciplinare complessivamente valutata come in dispositivo.
...omissis...
Nel determinare la sanzione
indicata nel dispositivo si è tenuto conto della rilevanza della violazione disciplinare contestata e della
più volta richiamata posizione rivestita dal deferito ai vertici della Lega Pro
e della Federazione Italiana Giuoco Calcio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento
del deferimento, irroga nei confronti del Presidente Mario Macalli la sanzione
della inibizione per mesi 6 (sei).
Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare Avv. Sergio Artico
Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano
Il Presidente Federale Carlo
Tavecchio
Pubblicato in Roma il 29 aprile 2015.
Per i malfidenti che non dovessero credere a quanto ho riportato di seguito il link al sito della FIGC dal quale è possibile scaricare la sentenza completa, comprensiva del secondo capo di imputazione per il quale l'imputato non è stato condannato per "insufficienza di prove".