mercoledì 22 luglio 2015

UNIONI CIVILI | la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

 Come troppo spesso capita, ed in questo paese ne siamo maestri, su temi importanti e sentiti come quello delle unioni civili, tra persone di sesso differente e del medesimo, la superficialità regna sovrana e le polemiche che ne scaturiscono si basano più sul "sentito dire" e su di una precaria lettura dei documenti piuttosto che sull'analisi seria e approfondita degli stessi.

Un caso alquanto lampante è quello della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo riguardo la tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso.
Da subito si sono riproposti i soliti schieramenti tra favorevoli e contrari, senza avere però ben chiaro a cosa si è a favore e contro cosa ci si schiera...

E pensare che basterebbe avere la piccola pazienza di andarsi a leggere per intero la sentenza per capire che molto del dibattito che ne è scaturito si basa sul nulla.
Io, nel mio piccolo, l'ho fatto anche traducendo, come riportato di seguito, i passaggi salienti della sentenza, che nelle immagini ho evidenziato in giallo.

Un documento dove si afferma che la tutela dei rapporti stabili tra persone dello stesso sesso si può realizzare anche senza ricorrere allo strumento del matrimonio e di come i famosi registri comunali (come quello appena approvato a Crema) abbiano solo un valore "simbolico", ma non tutelino affatto le coppie.

Come ho già scritto in un post precedente l'introduzione delle "unioni civili", sia tra persone di sesso differente che del medesimo, lo trovo un traguardo da raggiungere quanto prima.
Possibilmente non all'italiana come al solito.

Ecco la mia traduzione della sentenza:
L'Italia dovrebbe introdurre possibilità di riconoscimento giuridico per le coppie dello stesso sesso
Nella sua sentenza odierna (Ricorso n 18766/11 e 36030/11), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato, all'unanimità, che vi è stata:una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il caso riguarda la denuncia presentata da tre coppie omosessuali che ai sensi della normativa italiana non hanno la possibilità di sposarsi o entrare in qualsiasi altro tipo di unione civile.
La Corte ha ritenuto che la tutela giuridica attualmente disponibile per le coppie dello stesso sesso in Italia - come è stato dimostrato dalla situazione dei ricorrenti - non solo non è riuscita a proteggere i bisogni rilevanti per una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non era anche sufficientemente affidabile. Una unione civile o partenariato registrato sarebbe il modo più appropriato per le coppie dello stesso sesso, come i ricorrenti, di vedere la loro relazione legalmente riconosciuta.
La Corte ha sottolineato, in particolare, come vi sia una tendenza nel Consiglio d'Europa, tra gli Stati membri, verso il riconoscimento giuridico delle coppie dello stesso sesso - 24 dei 47 Stati membri hanno legiferato in favore di tale riconoscimento - e che la Corte costituzionale italiana ha più volte chiesto la formalizzazione di regole per la protezione e il riconoscimento di tali unioni. Inoltre, secondo recenti sondaggi, la maggioranza della popolazione italiana sostiene il riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali.
Reclami, la procedura e la composizione della Corte
Tutti i ricorrenti lamentavano che ai sensi della normativa italiana non hanno la possibilità di sposarsi o entrare in qualsiasi altro tipo di unione civile, e che esse sono discriminate sulla base del loro orientamento sessuale. Essi hanno sostenuto la violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) da solo e l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, e dell'articolo 12 (diritto al matrimonio) da solo e l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 12.
Decisione della Corte
Articolo 8
In casi precedenti, la Corte ha già dichiarato che il rapporto di una coppia convivente dello stesso sesso attraverso un partenariato stabile, di fatto, rientra nel concetto di "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8. Aveva anche riconosciuto che persone dello stesso sesso hanno bisogno del riconoscimento giuridico e la tutela del loro rapporto di coppia.Tale necessità è stata inoltre sottolineata da raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare e dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, invitando gli Stati membri a valutare la possibilità per le coppie dello stesso sesso di una qualche forma di riconoscimento giuridico.
La Corte ha ritenuto che la tutela giuridica attualmente disponibile in Italia per coppie dello stesso sesso - come è stato dimostrato dalla situazione dei ricorrenti - non solo non è riuscita a proteggere i bisogni rilevanti per una coppia impegnata in una relazione stabile, ma non era anche sufficientemente affidabile. Dove la registrazione delle unioni dello stesso sesso presso le autorità locali è possibile - solo in una piccola percentuale di comuni in Italia – questo ha un valore puramente simbolico, in quanto non conferisce alcun diritto sulle coppie dello stesso sesso.
Concludendo che non vi è alcun interesse comunitario prevalente contro il quale bilanciare l'interesse dei ricorrenti ad avere le loro relazioni legalmente riconosciute, la Corte ha rilevato che l'Italia è venuta meno al suo obbligo di assicurare che i ricorrenti abbiano a disposizione un quadro giuridico specifico che preveda il riconoscimento e la protezione della loro unione. Per contro, la Corte avrebbe dovuto essere disposta a prendere atto delle mutate condizioni in Italia ed essere riluttanti ad applicare la convenzione in un modo che era pratico ed efficace.
Vi è di conseguenza stata violazione dell'articolo 8.
Alla luce di tale constatazione, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare se vi fosse stata anche una violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 8.
Altri articoli
Per quanto riguarda la denuncia ai sensi dell'articolo 12 (diritto al matrimonio) da solo e in combinato disposto con l'articolo 14, la Corte ha trovato, in casi precedenti, che l'articolo 12 non impone l'obbligo agli Stati di concedere ad una coppia dello stesso sesso, come la richiedente, l'accesso al matrimonio. Ha ritenuto che, nonostante la graduale evoluzione degli Stati in materia - oggi ci sono stati undici Stati membri del Consiglio d'Europa per aver riconosciuto il matrimonio omosessuale - i risultati raggiunti nei casi precedenti (le unioni civili n.d.r.), sono rimasti pertinenti.La Corte ha pertanto dichiarato la denuncia ai sensi dell'articolo 12, da solo e in combinato disposto con l'articolo 14, è irricevibile.